Art. 58
La legge regionale e' promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma secondo dell'articolo precedente. Il testo e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga". Nell'ipotesi di cui al comma secondo dell'articolo precedente, la formula e' cosi' modificata: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga". Nell'ipotesi di cui al comma terzo dell'articolo precedente, nella formula della promulgazione e' fatta menzione della seconda deliberazione del Consiglio e, se ha avuto luogo, della pronuncia della Corte costituzionale o delle Camere. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino. Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia".
Testo vigente dal 14 giugno 1971
