Art. 66
Le norme di attuazione di cui all'ultimo comma dello articolo 117 della Costituzione sono approvate con legge regionale. I Regolamenti regionali, di cui al comma secondo dell'articolo 121 della Costituzione, sono deliberati dal Consiglio regionale e sono promulgati dal Presidente della Giunta e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Salvo quanto disposto dal presente articolo, il procedimento di formazione dei regolamenti e' disciplinato dal Regolamento interno del Consiglio regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
