[1]Promulgazione e pubblicazione dei regolamenti

[2]I regolamenti regionali previsti, dall'articolo 121 della Costituzione sono promulgati dal Presidente della Giunta e pubblicati nei modi previsti per le leggi regionali senza necessita' del visto; del Commissario del Governo.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;347~art40 · fonte su Normattiva