Art. 40
[1]Promulgazione e pubblicazione dei regolamenti
[2]I regolamenti regionali previsti, dall'articolo 121 della Costituzione sono promulgati dal Presidente della Giunta e pubblicati nei modi previsti per le leggi regionali senza necessita' del visto; del Commissario del Governo.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
