Art. 43
[1]Referendum popolare abrogativo
[2]E' indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di leggi regionali, di regolamenti e di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione quando lo richiedano almeno 10.000 elettori iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio regionale, o i Consigli provinciali; o, almeno, 15 Consigli comunali rappresentativi di non meno di un decimo della popolazione regionale. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio regionale. La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi. La norma abrogata cessa di avere efficacia con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati del referendum. Le ulteriori disposizioni di attuazione del referendum sono stabilite con legge regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
