Art. 27
La Giunta, su proposta del Presidente, puo' conferire, ai suoi componenti o a gruppi di essi per settori omogenei gli incarichi relativi ai compiti di indirizzo e di coordinamento delle attivita' regionali che fanno capo alla Giunta stessa. Tutte le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate esclusivamente dall'intero collegio e in nessun caso dai singoli componenti o da gruppi di essi.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
