La Giunta, su proposta del Presidente, puo' conferire, ai suoi componenti o a gruppi di essi per settori omogenei gli incarichi relativi ai compiti di indirizzo e di coordinamento delle attivita' regionali che fanno capo alla Giunta stessa. Tutte le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate esclusivamente dall'intero collegio e in nessun caso dai singoli componenti o da gruppi di essi.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;345~art27 · fonte su Normattiva