Art. 44
L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli, compete: - alla Giunta regionale; - a ciascun Consigliere regionale; - ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque; - ai singoli Consigli provinciali; - agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila; - alle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti e autonomi con proposta sottoscritta da almeno cinquemila elettori. La legge regionale stabilisce le modalita' per la raccolta e l'autenticazione delle firme. Il regolamento del Consiglio regionale prevede i modi e i termini per l'esame delle proposte d'iniziativa popolare al fine di garantirne la sollecita definizione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
