La Giunta regionale, con deliberazione motivata, sentite le competenti Commissioni consiliari, puo' conferire incarichi ad istituti, enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi e per raccogliere gli elementi necessari all'adempimento dei propri compiti in ordine alla programmazione. Le Commissioni consiliari possono chiedere di essere informate dalla Giunta o dagli incaricati delle indagini sullo stato e i risultati delle indagini stesse.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;345~art55 · fonte su Normattiva