Art. 55
La Giunta regionale, con deliberazione motivata, sentite le competenti Commissioni consiliari, puo' conferire incarichi ad istituti, enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi e per raccogliere gli elementi necessari all'adempimento dei propri compiti in ordine alla programmazione. Le Commissioni consiliari possono chiedere di essere informate dalla Giunta o dagli incaricati delle indagini sullo stato e i risultati delle indagini stesse.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
