Art. 8
La politica di piano e' il metodo permanente per l'azione della Regione. La Regione partecipa, in modo autonomo, alla programmazione economica, concorrendo alle scelte dello Stato; determina, in collaborazione con gli enti locali e con l'apporto dei sindacati e delle altre formazioni sociali, gli obiettivi e i criteri dei suoi interventi nel campo economico e sociale per mezzo di programmi globali e settoriali rivolti alla realizzazione dei propri fini.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
