Art. 3
[1]Metodi e strumenti
[2]La Regione Molise assume il metodo della programmazione per lo sviluppo equilibrato dell'economia regionale, per le riforme di struttura e per i fini sociali previsti dalla Costituzione. La Regione partecipa come soggetto autonomo in collaborazione con gli enti locali e con l'apporto delle organizzazioni sindacali, economiche, sociali e culturali alla formulazione del programma economico nazionale. Formula programmi di sviluppo economico relativi al suo territorio e adotta ed attua programmi e piani, generali e settoriali, articolati su base comprensoriale, nelle materie di sua competenza, nonche' in quelle ad essa delegate a norma della Costituzione e delle leggi. Indirizza e coordina tutte le attivita' economiche e sociali degli enti pubblici che operano nella regione per le materie di competenza regionale. La Regione determina con legge gli strumenti e i provvedimenti di formazione, di attuazione e di verifica della programmazione regionale, nonche' l'attivita' di studio e di ricerca che ritiene necessaria. La Regione, con il concorso dello Stato, previsto dallo articolo 119, terzo comma, della Costituzione, provvede alla formulazione ed alla esecuzione di piani organici pluriennali di opere straordinarie di pubblico interesse, che anche mediante l'utilizzazione di tutte le risorse naturali del suo territorio, favoriscano la rinascita economica e sociale del Molise.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
