Art. 55
La Regione assume la programmazione come metodo e strumento volti a realizzare le riforme economiche e sociali e le finalita' indicate dalla Costituzione e dal presente Statuto. La Regione, soggetto autonomo della programmazione, in collaborazione con gli enti locali e con la partecipazione dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, economiche e sociali, concorre con proprie iniziative alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione nazionale di cui rivendica le finalita' meridionalistiche; formula programmi di sviluppo economico globali relativi al suo territorio. Esercita la funzione di coordinamento sugli enti locali e in concorso con gli organi dello Stato e nell'ambito delle proprie competenze sugli enti economici pubblici.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
