La Regione, soggetto autonomo del processo di programmazione, concorre, con proprie autonome iniziative ed indicazioni, alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione nazionale e formula programmi di sviluppo economico globali relativi al suo territorio. La Regione esercita la funzione di coordinamento sugli enti locali e sugli enti economici pubblici a dimensione regionale. Partecipa con gli organi nazionali alla formulazione dei programmi degli enti a partecipazione statale nello ambito della programmazione nazionale. Partecipa, altresi', con detti organi nazionali alla scelta tipologica degli insediamenti a partecipazione statale da effettuarsi nella Regione. Adotta ed attua programmi nelle materie di sua competenza, nonche' in quelle ad essa demandate anche ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 e del secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;346~art44 · fonte su Normattiva