Art. 21
Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite alla Regione, elegge nel proprio seno, il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di presidenza, il Presidente e i componenti della Giunta regionale e su di essi esercita il controllo politico e amministrativo, adempie alle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi. Il Consiglio:
- 1)determina l'indirizzo politico, sociale ed economico, adottando i relativi provvedimenti di sua competenza;
- 2)formula voti, proposte di legge al Parlamento, pareri su disegni e proposte di legge parlamentari e i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
- 3)designa tre Consiglieri che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione;
- 4)delibera sulla richiesta di referendun legislativo e costituzionale a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
- 5)approva il bilancio regionale di previsione e le sue variazioni, il conto consuntivo, le deliberazioni relative all'assunzione di mutui e alla emissione di prestiti;
- 6)istituisce e disciplina i tributi propri della Regione;
- 7)formula le proposte e i pareri della Regione sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale;
- 8)approva lo schema di sviluppo economico regionale;
- 9)partecipa, attraverso le Commissioni, nei modi stabiliti dalla legge regionale sulle procedure della programmazione, all'elaborazione del piano regionale di sviluppo economico e lo approva;
- 10)approva i piani settoriali e di assetto territoriale;
- 11)approva i programmi generali e settoriali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, determinandone il contenuto e la spesa, nonche' i programmi concernenti l'organizzazione dei servizi pubblici di interessa della Regione e i relativi finanziamenti;
- 12)approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
- 13)istituisce, sentite le popolazioni interessate, nuovi Comuni, modifica le circoscrizioni e le denominazioni di quelli gia' esistenti, promuove la costituzione dei comprensori secondo le indicazioni del piano di assetto territoriale;
- 14)delibera le deleghe da conferire alle Province, ai Comuni e agli enti locali, quali organi di decentramento amministrativo;
- 15)istituisce, disciplina e sopprime enti e aziende dipendenti dalla Regione e delibera sulla partecipazione ad aziende consortili e a societa' finanziarie;
- 16)formula pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica;
- 17)nomina Commissioni e componenti di Commissione nel caso di nomina rimessa genericamente alla Regione in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;
- 18)riesamina le deliberazioni per il controllo di merito degli atti amministrativi regionali a norma dell'articolo 125 della Costituzione;
- 19)delibera su ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisce l'approvazione del Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio regionale, escluse quelle sottoposte dalla legge a controllo di merito, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
