Art. 8
Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta entro il 30° e non prima del 20° giorno dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Giunta regionale uscente, con preavviso di almeno 5 giorni. Nella stessa seduta, dopo l'assunzione della Presidenza e della Segreteria provvisoria, rispettivamente da parte del Consigliere con piu' alta cifra elettorale e di quello piu' giovane di eta', il Consiglio procede alla elezione del Presidente, di due Vice Presidenti, di tre Segretari, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza. Alla elezione si procede con tre votazioni separate, la prima per il Presidente, la seconda per i Vice Presidenti, la terza per i Segretari; ciascun Consigliere vota un solo nome, e sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. La elezione dell'Ufficio di Presidenza ha luogo a scrutinio segreto. I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili. L'Ufficio di Presidenza decide a maggioranza dei membri assegnati; a parita' di voti, prevale il voto del Presidente.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
