Il Consiglio regionale tiene la sua prima adunanza entro il trentesimo e non prima del ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Giunta regionale uscente, con preavviso di almeno cinque giorni. Nella stessa adunanza, dopo l'assunzione della Presidenza e della Segreteria provvisoria, rispettivamente da parte del consigliere piu' anziano e del piu' giovane di eta', il Consiglio procede alla convalida degli eletti ed alla elezione del Presidente, di due Vice Presidenti, di due Segretari, che costituiscono l'Ufficio di presidenza che deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza. Alla elezione si procede con tre votazioni separate, la prima per il Presidente, la seconda per i Vice Presidenti, la terza per i Segretari; ciascun consigliere vota un solo nome e sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. La elezione dell'Ufficio di presidenza ha luogo a scrutinio segreto. I componenti dell'Ufficio di presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili. L'Ufficio di presidenza decide a maggioranza dei membri assegnati; a parita' di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio elegge poi fra i suoi componenti, ed assicurando la presenza della minoranza, la Giunta delle elezioni che riferisce al Consiglio medesimo sui casi di ineleggibilita', decadenza e di incompatibilita'.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;350~art12 · fonte su Normattiva