Art. 57
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale e' comunicata, entro cinque giorni dall'approvazione, dal Presidente del Consiglio regionale al Commissario del Governo per il visto. Il visto si ha per apposto se, entro il termine di cui al comma primo dell'articolo 127 della Costituzione, il Governo della Repubblica non rinvia la legge al Consiglio regionale ai sensi del comma terzo dello stesso articolo. Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti; la legge stessa viene promulgata se, entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova delibera, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimita' o di merito ai sensi del comma ultimo dell'articolo 127 della Costituzione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
