Art. 33
Ogni legge e' comunicata entro cinque giorni dall'approvazione dal Presidente del Consiglio regionale al Commissario del Governo per il visto. Il visto si ha per apposto se entro trenta giorni dalla comunicazione, il Governo della Repubblica non rinvia la legge al Consiglio regionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 127 della Costituzione. Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa viene promulgata, se entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova delibera, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi, davanti alle Camere.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
