Art. 41
[1]Diritto di petizione
[2]I cittadini, le associazioni, i sindacati ed altri enti esistenti nella Regione possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiederne l'intervento su questioni di interesse collettivo. Le modalita' di esercizio del diritto di petizione sono stabilite dal regolamento interno.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
