[1]L'informazione

[2]La Regione riconosce il diritto dei cittadini alla informazione sull'attivita' politica, legislativa ed amministrativa regionale. Tale diritto e' assicurato attraverso l'impiego di strumenti di informazione e di comunicazione di massa e, in particolare, di quelli radiotelevisivi.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;347~art42 · fonte su Normattiva