Art. 42
[1]L'informazione
[2]La Regione riconosce il diritto dei cittadini alla informazione sull'attivita' politica, legislativa ed amministrativa regionale. Tale diritto e' assicurato attraverso l'impiego di strumenti di informazione e di comunicazione di massa e, in particolare, di quelli radiotelevisivi.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
