Art. 46
[1]Consultazioni popolari
[2]Fuori delle ipotesi previste per la partecipazione popolare alla formazione delle leggi e dei regolamenti regionali puo' disporsi la consultazione di particolari categorie di cittadini su provvedimenti di loro interesse. La consultazione puo' essere indetta anche per le categorie di giovani non ancora elettori, purche' abbiano compiuto i sedici anni.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
