Art. 61
[1]Comprensori
[2]La Regione, sentiti gli enti locali interessati, puo' istituire con legge, comprensori riferiti ad una pluralita' di Comuni, pur se appartenenti a Province diverse, nell'ambito del territorio regionale, anche ai fini della pianificazione urbanistica o per la realizzazione di interventi settoriali di competenza della Regione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
