La revisione e l'abrogazione delle norme del presente Statuto sono regolate dalle medesime disposizioni che ne disciplinano l'approvazione. La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non ha effetto che dall'entrata in vigore della deliberazione di adozione del nuovo Statuto.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;347~art66 · fonte su Normattiva