Art. 64
[1]Utilizzazione degli uffici degli enti locali
[2]Per l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi de liberati dal. Consiglio anche se inerenti all'attuazione di leggi regionali, salvo che non sia diversamente disposto la Giunta, d'intesa con gli enti interessati, puo' avvalersi degli uffici delle Province, dei Comuni e di altri enti locali nei limiti dello stanziamento annuale appositamente previsto in bilancio.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
