La revisione e l'abrogazione del presente Statuto hanno luogo attraverso leggi deliberate e approvate a norma delle disposizioni del comma secondo dell'articolo 123 della Costituzione. Nessuna iniziativa per la revisione e l'abrogazione dello Statuto puo' essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica. Un'iniziativa di revisione o abrogazione respinta dal Consiglio regionale non puo' essere rinnovata se non sia trascorso un anno dalla reiezione. L'abrogazione dello Statuto e' disposta con la legge di adozione del nuovo Statuto. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del Titolo II.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;349~art73 · fonte su Normattiva