Le norme di revisione del presente Statuto sono adottate con le modalita' previste dall'articolo 123, secondo comma, della Costituzione. Nessuna iniziativa per la revisione dello Statuto puo' prendersi se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica. Un'iniziativa in materia respinta dal Consiglio non puo' essere rinnovata se non sia decorso un anno della reiezione. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non e' valida se non e' accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto che sostituisce il precedente.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;342~art70 · fonte su Normattiva