L'elezione del Presidente della Giunta ha luogo con votazione palese con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta dei voti. La votazione e' segreta se lo richiede la maggioranza dei consiglieri. Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. E' proclamato Presidente il consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti. Qualora, anche dopo la votazione di ballottaggio, nessun consigliere abbia ottenuto tale maggioranza, l'elezione e' rinviata ad altra seduta da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale e' proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' eletto il Consigliere piu' anziano di eta'.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;342~art28 · fonte su Normattiva