Art. 38
[1]Dimissioni del Presidente e degli Assessori
[2]In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o piu' membri della Giunta, il Presidente ne riferisce al Consiglio formulando la proposta di candidature su cui il Consiglio e' chiamato a deliberare con voto palese, non oltre il 15° giorno. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Presidente o di piu' della meta' degli Assessori, la Giunta decade. Il Consiglio procede entro trenta giorni alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta, secondo le modalita' di cui al precedente articolo 34.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
