Art. 40
Il Presidente della Giunta: - rappresenta la Regione; - promulga le leggi ed i regolamenti regionali; - convoca e presiede la Giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno; - coordina l'attivita' della Giunta e ne assicura l'unita' di indirizzo; - esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
