Il Presidente della Giunta: - rappresenta la Regione; - promulga le leggi ed i regolamenti regionali; - convoca e presiede la Giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno; - coordina l'attivita' della Giunta e ne assicura l'unita' di indirizzo; - esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;348~art40 · fonte su Normattiva