Approvazione
Art. 47
[1]Funzioni del Presidente della Giunta
[2]Il Presidente della Giunta:
- a)rappresenta la Regione;
- b)promulga le leggi e i regolamenti regionali;
- c)convoca e presiede la Giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno tenendo conto delle proposte dei componenti la Giunta;
- d)dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione essendone responsabile verso la Giunta e il Consiglio e uniformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica;
- e)rappresenta in giudizio la Regione e promuove davanti alle autorita' giudiziarie i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie, riferendone alla Giunta nella prima adunanza;
- f)designa uno dei componenti la Giunta a sostituirlo in caso di impedimento, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- g)esercita le altre attribuzioni espressamente conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
