[1]Funzioni del Presidente della Giunta

[2]Il Presidente della Giunta:

  • a)rappresenta la Regione;
  • b)promulga le leggi e i regolamenti regionali;
  • c)convoca e presiede la Giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno tenendo conto delle proposte dei componenti la Giunta;
  • d)dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione essendone responsabile verso la Giunta e il Consiglio e uniformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica;
  • e)rappresenta in giudizio la Regione e promuove davanti alle autorita' giudiziarie i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie, riferendone alla Giunta nella prima adunanza;
  • f)designa uno dei componenti la Giunta a sostituirlo in caso di impedimento, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  • g)esercita le altre attribuzioni espressamente conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art47 · fonte su Normattiva