Art. 50
[1]Esercizio dell'iniziativa popolare
[2]L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi, dei regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione si esercita mediante la presentazione di proposte redatte in articoli sottoscritte da almeno 5.000 elettori della Regione. Con legge regionale vengono fissate le modalita' per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei presentatori. L'iniziativa, di cui al comma precedente, si esercita altresi' mediante la presentazione di proposte da parte di un Consiglio provinciale o di uno o piu' Consigli comunali con una popolazione di almeno 20.000 elettori.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
