Art. 48
[1]L'informazione
[2]La Regione riconosce il diritto dei cittadini singoli o associati alla informazione sulla attivita' politica, legislativa ed amministrativa regionale. Tale informazione e' assicurata: - dalla pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altro atto e documento sulle attivita' della Regione; - dall'impiego degli strumenti di informazione e di comunicazione di massa ed in particolare di quelli radio-televisivi; - dagli incontri diretti degli organi regionali, con i cittadini, con gli Enti locali, con i Sindacati, le Associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e con le altre organizzazioni sociali. La Regione predispone iniziative e strumenti adeguati per dare concreta attuazione a quanto indicato al precedente comma ed in particolare al punto secondo.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
