Art. 35
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi e regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale della Regione a norma degli articoli 28 e 33 del presente Statuto. La legge regionale stabilisce le modalita' per la raccolta e l'autenticazione delle firme. Il Regolamento del Consiglio regionale prevede le modalita' e i termini per l'esame delle proposte d'iniziativa popolare, in modo da garantirne la sollecita discussione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
