Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi e regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale della Regione a norma degli articoli 28 e 33 del presente Statuto. La legge regionale stabilisce le modalita' per la raccolta e l'autenticazione delle firme. Il Regolamento del Consiglio regionale prevede le modalita' e i termini per l'esame delle proposte d'iniziativa popolare, in modo da garantirne la sollecita discussione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;346~art35 · fonte su Normattiva