Art. 65
La Regione adotta la programmazione come metodo fondamentale nella sua attivita' legislativa, amministrativa e di controllo, nel quadro della programmazione nazionale. La Regione partecipa con propria iniziativa alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione economica nazionale e predispone programmi di sviluppo economico globale relativi al suo territorio. La Regione nelle materie di sua competenza, comprese quelle ad essa demandate dalla Costituzione, opera in base a programmi annuali e pluriennali.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
