La Regione adotta la programmazione come metodo fondamentale nella sua attivita' legislativa, amministrativa e di controllo, nel quadro della programmazione nazionale. La Regione partecipa con propria iniziativa alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione economica nazionale e predispone programmi di sviluppo economico globale relativi al suo territorio. La Regione nelle materie di sua competenza, comprese quelle ad essa demandate dalla Costituzione, opera in base a programmi annuali e pluriennali.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;348~art65 · fonte su Normattiva