Art. 66
[1]Strumenti, procedure, ed organi della programmazione
[2]La legge regionale determina gli strumenti della programmazione regionale, ne disciplina le procedure e gli organi, uniformandosi a principi e metodi che assicurino, anche su base comprensoriale, il concorso degli Enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali e di categoria e delle altre formazioni sociali, sia nella fase dell'indagine conoscitiva preliminare, sia nella formulazione delle ipotesi di sviluppo.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
