Approvazione
Art. 8
[1]Emigrazione
[2]La Regione riconosce fra i propri obiettivi la risoluzione del problema della emigrazione, operando per la cessazione del fenomeno e per il rientro degli emigrati.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
[1]Emigrazione
[2]La Regione riconosce fra i propri obiettivi la risoluzione del problema della emigrazione, operando per la cessazione del fenomeno e per il rientro degli emigrati.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1971-05-22;348~art8 · fonte su Normattiva