Art. 26
L'Ufficio di presidenza del Consiglio e' composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso che la predetta maggioranza non sia conseguita da alcun Consigliere, si procede a nuova votazione ed e' eletto il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede al ballottaggio ed ove l'elezione abbia lo stesso risultato s'intende eletto il Consigliere piu' anziano di eta'. All'elezione dei due Vicepresidenti e dei due Segretari si procede con due votazioni separate ed a scrutinio segreto. Ciascun Consigliere vota un solo nome e sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Nel caso di parita' di voti si applica la norma del quarto comma del presente articolo. I componenti dell'Ufficio di presidenza restano in carica per l'intera legislatura.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
