Il Consiglio regionale:

  • a)determina l'indirizzo politico della Regione;
  • b)elegge nel proprio seno il Presidente e i membri della Giunta regionale;
  • c)esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite alla Regione;
  • d)determina gli indirizzi della programmazione regionale e formula le proposte e i pareri per la programmazione nazionale;
  • e)approva il bilancio di previsione e le sue variazioni e, ove occorra, l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi; approva il conto consuntivo e delibera l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti;
  • f)approva i piani generali e settoriali di intervento economico e finanziario nelle materie di sua competenza ed in quelle che le sono delegate dallo Stato sulla base di programmi regionali nei limiti della Costituzione e delle leggi dello Stato;
  • g)approva il piano urbanistico regionale;
  • h)delibera l'istituzione dei tributi regionali;
  • i)delibera l'istituzione degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
  • l)formula proposte di legge alle Camere in materie non rientranti nella sua competenza normativa;
  • m)esprime il parere sulle questioni di carattere generale che abbiano speciale interesse per la Regione;
  • n)indirizza voti alle Camere ed al Governo;
  • o)nomina gli amministratori degli enti e delle aziende della Regione ed a partecipazione regionale, nonche' le Commissioni o i membri di esse demandati genericamente alla Regione;
  • p)esercita ogni altra potesta' e funzione conferitagli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;349~art27 · fonte su Normattiva