Approvazione
Art. 27
Il Consiglio regionale:
- a)determina l'indirizzo politico della Regione;
- b)elegge nel proprio seno il Presidente e i membri della Giunta regionale;
- c)esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite alla Regione;
- d)determina gli indirizzi della programmazione regionale e formula le proposte e i pareri per la programmazione nazionale;
- e)approva il bilancio di previsione e le sue variazioni e, ove occorra, l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi; approva il conto consuntivo e delibera l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti;
- f)approva i piani generali e settoriali di intervento economico e finanziario nelle materie di sua competenza ed in quelle che le sono delegate dallo Stato sulla base di programmi regionali nei limiti della Costituzione e delle leggi dello Stato;
- g)approva il piano urbanistico regionale;
- h)delibera l'istituzione dei tributi regionali;
- i)delibera l'istituzione degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- l)formula proposte di legge alle Camere in materie non rientranti nella sua competenza normativa;
- m)esprime il parere sulle questioni di carattere generale che abbiano speciale interesse per la Regione;
- n)indirizza voti alle Camere ed al Governo;
- o)nomina gli amministratori degli enti e delle aziende della Regione ed a partecipazione regionale, nonche' le Commissioni o i membri di esse demandati genericamente alla Regione;
- p)esercita ogni altra potesta' e funzione conferitagli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
