Approvazione
Art. 21
Il Presidente della Giunta regionale:
- 1)rappresenta la Regione;
- 2)esercita le azioni cautelari e possessorie nell'interesse della Regione, salvo riferire alla Giunta nella prima adunanza;
- 3)promulga le leggi e i regolamenti regionali;
- 4)dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, riferendone alla Giunta e al Consiglio;
- 5)convoca, fissandone l'ordine del giorno, la Giunta; la presiede, ne coordina l'attivita'; sovraintende agli uffici dell'Amministrazione regionale;
- 6)adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi regionali.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
