Approvazione
Art. 33
Il Presidente della Giunta regionale:
- 1)rappresenta la Regione anche in giudizio; esercita le azioni cautelari e possessorie nell'interesse della Regione, salvo riferire alla Giunta nella prima adunanza;
- 2)promulga le leggi e i regolamenti regionali;
- 3)dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione;
- 4)convoca, fissandone l'ordine, del giorno, la Giunta; la presiede, ne coordina l'attivita'; dirige gli uffici dell'Amministrazione regionale;
- 5)adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi regionali. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di impedimento, senza necessita' di delega.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
