Art. 62
Apposite norme, che possono anche essere inserite nel Regolamento interno del Consiglio, determinano i modi e i limiti dell'audizione di rappresentanti degli enti locali, di categoria, di gruppi, di associazioni o di singoli cittadini. In ogni caso deve essere consentita l'audizione dei rappresentanti o portatori degli interessi coinvolti dalla deliberazione che si intende adottare. Saranno, altresi', determinati i modi e i tempi delle indagini conoscitive e delle audizioni che devono precedere le deliberazioni o che devono accertare il fondamento delle istanze delle rappresentanze di cui al primo comma.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
