Apposite norme, che possono anche essere inserite nel Regolamento interno del Consiglio, determinano i modi e i limiti dell'audizione di rappresentanti degli enti locali, di categoria, di gruppi, di associazioni o di singoli cittadini. In ogni caso deve essere consentita l'audizione dei rappresentanti o portatori degli interessi coinvolti dalla deliberazione che si intende adottare. Saranno, altresi', determinati i modi e i tempi delle indagini conoscitive e delle audizioni che devono precedere le deliberazioni o che devono accertare il fondamento delle istanze delle rappresentanze di cui al primo comma.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;349~art62 · fonte su Normattiva