Art. 22
Periodicamente il Presidente convoca l'Ufficio di previdenza, integrato dai Presidenti dei Gruppi consiliari, dai Presidenti delle Commissioni permanenti e dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta regionale o la un suo rappresentante, per predisporre il calendario di attivita' del Consiglio e delle Commissioni.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
