Approvazione
Art. 21
L'Ufficio di presidenza assicura ai Gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni assegna loro contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
