Art. 34
La elezione del Presidente e dei membri della Giunta e' preceduta da un dibattito politico su proposte politico-programmatiche, accompagnate dalla indicazione dei candidati alla presidenza, alla vice presidenza e degli altri componenti la Giunta, con la determinazione dei relativi incarichi per settori omogenei. Il Consiglio procede, con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati, con voto per appello nominale ed a maggioranza assoluta, alle elezioni del Presidente nell'ambito delle designazioni contenute nelle liste di cui al comma precedente. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Qualora anche dopo la votazione di ballottaggio nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, l'elezione e' rinviata ad altra seduta da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio fra i due maggiormente suffragati in seguito alla quale e' proclamato eletto il candidato che ha raccolto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' eletto il consigliere piu' anziano di eta'. Il Consiglio procede quindi all'elezione della Giunta con voto per appello nominale a maggioranza dei voti espressi e con le stesse modalita' di cui ai commi precedenti in quanto applicabili. Viene posta in votazione la sola lista collegata al nome del Presidente eletto. Se la lista non consegue la maggioranza di cui all'ottavo comma, il Presidente si intende, revocato. In caso di vacanza dell'ufficio di Presidente della Giunta, il Consiglio e' convocato entro venti giorni per la elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
