Art. 39
L'esercizio della potesta' legislativa e regolamentare della Regione spetta al Consiglio regionale e non puo' essere delegato. La Regione promuove, nella formazione e attuazione delle leggi, la partecipazione degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori autonomi e dipendenti e delle altre organizzazioni sociali.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
