Oltre alle competenze di cui all'articolo 11, numeri 15 e 16, del presente Statuto, spetta al Consiglio regionale l'approvazione dei bilanci e dei programmi generali di sviluppo e di riordino, nonche' di quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali. Spetta alla Giunta regionale la vigilanza sugli enti, aziende e societa' regionali e sulle partecipazioni. La Giunta, almeno una volta l'anno, riferisce al Consiglio in merito all'attivita' svolta ed ai risultati conseguiti.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;350~art59 · fonte su Normattiva