Art. 59
Oltre alle competenze di cui all'articolo 11, numeri 15 e 16, del presente Statuto, spetta al Consiglio regionale l'approvazione dei bilanci e dei programmi generali di sviluppo e di riordino, nonche' di quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali. Spetta alla Giunta regionale la vigilanza sugli enti, aziende e societa' regionali e sulle partecipazioni. La Giunta, almeno una volta l'anno, riferisce al Consiglio in merito all'attivita' svolta ed ai risultati conseguiti.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
