Art. 7
La legge regionale determina gli strumenti della programmazione regionale, ne disciplina le procedure e gli organi, informandosi a principi e metodi che assicurino, anche sul piano comprensoriale, il concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi e dipendenti e delle altre formazioni sociali.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
