Art. 63
Il popolo esercita, nel quadro dei principi generali e delle leggi dello Stato, l'iniziativa delle leggi e regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione a norma degli articoli 40 e 46 del presente Statuto. La legge regionale stabilisce le modalita' per la raccolta e l'autenticazione delle firme. Il Regolamento del Consiglio regionale prevede le modalita' e i termini per l'esame delle proposte di iniziativa popolare, in modo da garantirne la sollecita discussione. Sulla regolarita' delle proposte decide l'Ufficio di previdenza del Consiglio all'unanimita'. Qualora manchi l'unanimita', decide il Consiglio.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
