Art. 54
[1]Esecutivita' delle deliberazioni
[2]Le deliberazioni degli organi regionali possono essere dichiarate immediatamente eseguibili per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione; in tal caso e' necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
