[1]Esecutivita' delle deliberazioni

[2]Le deliberazioni degli organi regionali possono essere dichiarate immediatamente eseguibili per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione; in tal caso e' necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante.

Testo vigente dal 28 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-22;480~art54 · fonte su Normattiva