Art. 72
[1]Procedimento del referendum abrogativo
[2]La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se ha riportato la maggioranza dei voti validi. In caso di approvazione della proposta, la norma perde efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione, sul Bollettino della Regione, dei risultati del referendum. Nel caso, invece, che la proposta non abbia raggiunto l'una o l'altra delle maggioranze sopra prescritte, non puo' essere nuovamente formulata nel corso della stessa legislatura.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
