[1]Modalita', limiti ed effetti del referendum abrogativo

[2]Le modalita' per l'esercizio del potere di richiesta del referendum abrogativo sono fissate con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. La proposta soggetta a referendum e' approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se e' raggiunta su di essa la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;348~art58 · fonte su Normattiva