Art. 58
[1]Modalita', limiti ed effetti del referendum abrogativo
[2]Le modalita' per l'esercizio del potere di richiesta del referendum abrogativo sono fissate con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. La proposta soggetta a referendum e' approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se e' raggiunta su di essa la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
