Art. 73
[1]Referendum abrogativo di leggi e regolamenti regionali
[2]E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento regionale quando lo richiedono trentamila elettori della Regione o tre Consigli provinciali ovvero quindici Consigli comunali o almeno dieci Consigli comunali che rappresentino un decimo della popolazione della Regione. La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori della Regione e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di approvazione della proposta, le norme sottoposte a referendum perdono efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Le ulteriori modalita' di attuazione del referendum sono stabilite dalla legge regionale.
Testo vigente dal 16 luglio 1985
